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Statuto 

Allegato A al n. 53894/16942 di rep. not.

 

 

ART. 1 - Simbolo e Principi Fondamentali

 

E' costituito il Movimento Politico denominato "Destra Federale" con sede in Bologna , attualmente in Via G. Marconi n. 41 ed avente per simbolo: "cerchio con fondo blu contenente nella parte superiore la scritta DESTRA, in quella inferiore la scritta FEDERALE ed al centro il tricolore italiano."
Destra Federale è un movimento organizzato in forma federale su base territoriale regionale.
L'utilizzo del simbolo e del nome del Movimento è di competenza del Presidente Federale, ovvero di chi sia da questi delegato. I principi fondamentali del Movimento politico "Destra Federale", (in seguito denominato Movimento), si fondano sui valori e sulla tradizione del popolo italiano che, nel rispetto della sussidiarietà e della solidarietà, valorizzano le autonomie locali dando vita ad un federalismo costruttivamente organico e partecipe dello sviluppo della intera Nazione; puntano alla necessita di radicali riforme costituzionali affinché l'Italia divenga una Repubblica Presidenziale e Federalista; rifiutano ogni forma di violenza e di discriminazione; si ispirano alla tradizione cristiana come asse portante di un modello politico orientato ad etica e meritocrazia, alla parità di diritti fra sessi, alla tutela della famiglia come asse portante della società; si riconducono alla propria collocazione europea ed occidentale attraverso il recupero della millenaria cultura italiana come elemento di equilibro tra l'esigenza di autodeterminazione, di indipendenza e di valorizzazione dell'Europa come soggetto politico ed economico unito, in grado di condizionare i delicati equilibri del mondo; si fondano sul sostegno dell'iniziativa privata e sul riconoscimento del ruolo fondamentale della piccola e media industria nell'economia italiana attraverso particolari forme di incentivi e sgravi fiscali; lottano contro l'immigrazione clandestina; sostengono le Forze dell'Ordine; rifiutano ogni forma di discriminazione razziale, sociale, politica e religiosa.

 


ART. 2 - Organizzazione

 

Il Movimento riconosce alle strutture regionali la massima autonomia. La struttura del Movimento prevede una Direzione politica federale e forme di partecipazione regionale, provinciale e comunale; movimenti regionali, liste civiche, associazioni di varia ispirazione potranno aderire al Movimento mantenendo una propria autonomia organizzativa, nel riconoscimento e nel
rispetto dei principi ispiratori del Movimento; ogni forma di adesione viene autorizzata e deliberata dall'Esecutivo Politico Federale.

 


ART. 3 - Iscritti

 

Al Movimento possono iscriversi tutti i cittadini che abbiano compiuto i 16 anni di età; le modalità di adesione e di accettazione al Movimento saranno contenute in apposito regolamento approvato dall'Esecutivo Politico Federale; è tassativamente vietata l'iscrizione ad altri partiti politici.
Si intende che al momento della costituzione delle entità federali regionali, gli iscritti saranno ivi automaticamente trasferiti sulla base del luogo di residenza.
Alla avvenuta costituzione di tutte le entità federali regionali, il Movimento risulterà articolazione di secondo livello rispetto a queste.

 

 

ART. 4 - Il Presidente Federale

 

Il Presidente Federale ha la rappresentanza legale e la direzione politica del Movimento ed è nominato dal Congresso Nazionale; all'atto della costituzione del Movimento i soci fondatori eleggono il Presidente Federale.


ART. 5 - Esecutivo Politico Federale
Fino all'assemblea costituente del Movimento è costituito un Esecutivo Politico Federale che coadiuva il Presidente Federale nella conduzione politica del Movimento; sono componenti de1l'esecutivo: i soci fondatori, il Presidente Federale, il Segretario Federale; il Tesoriere Federale, i Segretari Federali Regionali e dieci componenti nominati dal Presidente Federale; possono essere chiamate a far parte dell'esecutivo politico federale del Movimento persone di chiara fama con deliberazione dello stesso.
L'Esecutivo Politico Federale è presieduto dal Presidente Federale del Movimento, approva annualmente i bilanci preventivo e consuntivo, le liste per le elezioni politiche ed amministrative, è organo di garanzia secondo l'art. 10 dello Statuto. I parlamentari nazionali, europei e regionali, i sindaci e i presidenti delle province partecipano di diritto alle riunioni dell'Esecutivo Politico Federale, senza diritto al voto.


ART. 6 - Segretario Federale
Il Segretario Federale è nominato dall'Esecutivo Politico Federale nella sua prima riunione, convocata dal Presidente Federale; il Segretario Federale convoca, presiede e dirige l'esecutivo politico Federale su richiesta del Presidente Federale 0 di almeno un terzo dei componenti.


ART.7 · Tesoriere Federale

Il Tesoriere Federale rappresenta il Movimento nei rapporti economici e gestionali del Movimento, può aprire conti correnti sia bancari che postali, sovrintende all'attività economica e finanziaria del Movimento, predispone la relazione contabile ed i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'esecutivo politico federale.


ART.8 - Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti ed é nominato dall'Esecutivo Politico Federale

 


ART.9 - Organizzazione territoriale


Ogni regione è rappresentata dal Segretario Federale Regionale eletto dalla maggioranza assoluta degli iscritti. E' data ampia liberta organizzativa alle singole realtà territoriali che dovranno però essere sempre coordinate e rispondere politicamente al Segretario Federale Regionale che, a tal proposito, sarà coadiuvato da un Direttivo Federale Regionale rappresentativo delle province e delle associazioni eventualmente aderenti al Movimento. Il Segretario Federale Regionale, sentito il Direttivo Federale Regionale, propone all'approvazione dell'Esecutivo Politico Federale le liste per le elezioni comunali, provinciali, regionali, i collegamenti con le candidature alla carica di presidente della regione, delle province e dei candidati sindaci.
I dirigenti federali degli organi costituiti a livello nazionale possono partecipare a tutte le riunioni degli organi territoriali con diritto di voto nelle Regioni dove risultano iscritti.

 


ART.10 - Organi di garanzia


Per dirimere ogni controversia relativa alle iscrizioni, alla disciplina interna e al comportamento di ciascun aderente al Movimento, l'Esecutivo Politico Federale si riunirà in seduta straordinaria è agirà come arbitro, ferma restando la competenza in via ordinaria del foro di Bologna per qualsivoglia ricorso giurisdizionale.

 


Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali


Fino alla data del primo congresso del Movimento lo Statuto potrà essere modificato su iniziativa dell'Esecutivo Politico Federale e sottoposto a successiva ratifica congressuale.